All'Isola d'Elba è consentito portare il proprio cane in spiaggia. Con la legge della Regione Toscana n° 59 del 20/10/2009, all'articolo 19, viene infatti autorizzato l'accesso ai cani accompagnati “a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge.”
L'Elba quindi è all'avanguardia per quanto riguarda i diritti degli animali.
La norma prevede che i Comuni possano regolamentare in maniera più specifica questi accessi, per questo in alcuni Comuni dell’isola sono in vigore discipline specifiche che regolamentano l'accesso degli animali sugli arenili.
Naturalmente su tutte le spiagge dell’isola è richiesto il massimo rispetto degli altri bagnanti, l'utilizzo del guinzaglio e (dove necessario) della museruola come previsto dall'Ordinanza 6 agosto 2013 del Ministero della Salute e successive proroghe e il rispetto delle norme igieniche attraverso il possesso, da parte del responsabile "di strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni del cane" oltre che l'obbligo di "raccogliere le deiezioni solide degli stessi in tutti gli spazi pubblici".
Nel Comune di Campo nell'Elba, nel Regolamento sulla gestione del demanio marittimo, è consentito l’acceso ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore in tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge. È comunque vietato l’accesso ai cani in aree destinate ed attrezzate a particolari scopi, come le aree ludiche, quando a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all’esterno delle stesse.
L’accesso dei cani agli arenili è consentito nel rispetto delle seguenti condizioni: divieto assoluto di sporcare con deiezioni; obbligo assoluto di portare con sé sacchetti igienici per l’eventuale raccolta delle stesse; obbligo di permanenza dei cani di tutte le taglie al guinzaglio. Il bagno ai cani sarà permesso dalle ore 19,30 alle ore 8,30.
Saranno comunque consentite, durante l’orario di balneazione, passeggiate a bordo mare con il guinzaglio, e museruola ove obbligatoria, per permettere al cane di rinfrescarsi.
Previsto inoltre il divieto assoluto di avvicinarsi con il cane agli altri bagnanti se non con il loro consenso, per eventuali scrollare di sabbia o acqua da parte dell’animale. È obbligatorio far permanere il cane all’ombra, abbeverare il cane (obbligatoria ciotola) e portare in passeggiata il cane, ogni due ore, per permettergli di urinare al di fuori dell’arenile. La responsabilità della conduzione dell’animale è esclusivamente a carico del conduttore.
Con la delibera n. 153 del 2016 sono stati confermati i contenuti della disciplina regionale definendo in maniera ancor più puntuale alcuni aspetti, in modo particolare quel che riguarda il bagno in mare possibile per gli amici a quattro zampe prima e dopo l’orario di balneazione ovvero prima delle ore 9.00 del mattino e dopo le ore 19.00 della sera.
Con l'ordinanza del Sindaco di Marciana n. 11 del 03/07/19 (valida ogni anno nel periodo 1 giugno – 30 settembre) il Comune ha previsto l'accesso sulle spiagge a tutti i cani anche in orario di balneazione. È consentita inoltre la balneazione dei cani nel fronte mare antistante le spiagge dalle ore 19,00 alle ore 09,00 ad eccezione dei casi ai quali è sempre consentito: cani bagnini per servizio di primo soccorso, cani guida per non vedenti, cani delle forze dell'ordine in servizio, unità cinofila preparata al salvataggio nautico in possesso di apposito brevetto di salvataggio.
È vietato l’accesso ai cani in aree destinate ed attrezzate a particolari scopi, come le aree ludiche, quando a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all’esterno delle stesse.
Con Ordinanza del Sindaco n. 78 del 29/06/21, anche Marciana Marina ha previsto l'accesso su tutte le spiagge a tutti i cani anche in orario di balneazione muniti di guinzaglio e di museruola. Consentito inoltre la balneazione nel fronte mare antistante le spiagge dalle ore 20.00 alle ore 09.00 ad eccezione dei casi ai quali è sempre consentito.
Secondo l'ordinanza n° 11/2017: durante tutta la stagione balneare (1 maggio – 30 settembre di ogni anno), è permesso l'accesso sulla spiaggia attrezzata di Mola e sull'arenile che si affaccia sul laghetto di Terranera.
Sulle altre spiagge libere è vietato l'accesso, fatta eccezione per i cani-guida per i non vedenti ed i cani in possesso di brevetto per il soccorso in acqua, che devono essere tenuti a guinzaglio e indossare l’apposita imbracatura, essere coperti da idonea assicurazione per danni a terzi ed essere in regola con le vaccinazioni. Divieto assoluto di accesso in acqua di qualsiasi animale.
Nelle aree degli stabilimenti balneari, i titolari della concessione possono, previa comunicazione al Comune, consentire l’accesso ai cani accompagnati dal proprietario/detentore (è ammesso un cane per ogni accompagnatore) con l’obbligo dell’uso del guinzaglio e della museruola, qualora previsto dalle norme statali, salvaguardando comunque l’incolumità e la tranquillità dell’utenza balneare, nonché il decoro e la pulizia dei luoghi.
Durante la permanenza in spiaggia i cani dovranno essere tenuti sopra accessori da spiaggia di proprietà del detentore. È fatto divieto assoluto di transito sulla battigia e di accesso in acqua di qualsiasi animale. I concessionari sono responsabili in solido con i proprietari/detentori dei cani del rispetto della presente disposizione.
Dal 1 ottobre al 30 aprile di ogni anno invece, è consentito l’accesso agli animali domestici sulle aree demaniali marittime libere con l’obbligo dell’uso del guinzaglio e della museruola.
Sulla base del Regolamento per la gestione del Demanio Marittimo Comune di Portoferraio, all'art. 38 - Accessibilità dei cani sulle spiagge, durante la stagione balneare, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, non è consentito condurre il cane in acqua. È facoltà dell’Amministrazione individuare una o più aree, denominate “Bau Beach”, destinate alla libera fruizione da parte dei cani, secondo le modalità individuate nella relativa cartellonistica e/o regolamento. Nello specchio acqueo antistante le "Bau Beach", è consentito condurre i cani per fare il bagno.
Nel Comune di Rio, con ordinanza del sindaco del 2020, è stato disposto che durante la stagione balneare dal 1 maggio al 30 settembre, è consentito l'accesso ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore con obbligo di utilizzo di guinzaglio e con la continua vigilanza degli accompagnatori.
I proprietari di cani, regolarmente vaccinati per le principali malattie infettive nonché muniti di tatuaggio/microchip devono portare con sé in ogni caso la museruola da utilizzare in caso di necessità; appostarsi sul tratto di arenile individuato ad una distanza ragionevole da altre analoghe presenze; rimuovere prontamente e senza alcuna eccezione dal suolo le deiezioni canine, racchiuderle in appositi strumenti per la raccolta e collocarle, chiuse, negli appositi contenitori; controllare e accudire i propri cani, ponendo particolare attenzione a condurli e custodirli al guinzaglio onde consentire una pacifica convivenza tra i presenti; garantire ai cani, durante il periodo di sosta nell’area, un apposito spazio ombreggiato dotato di un adeguato recipiente con acqua.
Per assicurare una serena fruizione dell’arenile e delle acque libere, nel rispetto della quiete dei bagnanti e per garantire agli animali di affezione degli spazi dove poter sostare liberamente, è vietato l’accesso di questi ultimi nelle acque di balneazione di tutte le spiagge libere ricadenti nel territorio del Comune di Rio dalle ore 8 alle ore 20, fanno però eccezione i cani guida per i non vedenti ed i cani di salvataggio muniti di brevetto, previa comunicazione alla competente Autorità.
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