La pesca sportiva dilettantistica nelle acque cristalline del mare dell'Isola d'Elba è davvero molto apprezzata, sia dai principianti, che grazie ai fondali ricchi di pesce possono catturare prede di ogni specie, ma anche dal pescatore esperto che da sempre ama l'Elba ed il suo ricco fondale.
Le regole della Capitaneria di Porto sono sotto riportate. Vi ricordiamo che non è possibile pescare in tutte le zone portuali, e nelle acque antistanti le spiagge de Le Ghiaie e de Le Viste, essendo queste ultime parte della zona di tutela biologica dello Scoglietto, istituita con Decreto Ministeriale del 10 agosto 1971.
Art. 5 Esercizio della pesca
- L'esercizio di qualsiasi tipo di pesca, diversa dalla pesca subacquea regolamentata al punto 2., E' VIETATO nelle fasce di mare di metri 200 dalle spiagge e di metri 100 dalle coste a picco, durante la stagione balneare tra le ore 08:30 e le 19:30. Al divieto generale fa eccezione: la pesca con canna esercitata da moletti e scogliere (naturali o artificiali) dinanzi ai quali non siano presenti bagnanti; l'impiego del rastrello a mano, da usarsi a piedi, il cui uso è comunque vietato nelle giornate festive, in presenza di bagnanti e nell'arco orario compreso tra le ore 09,30 e le ore 19,30.
- La pesca subacquea è regolamentata dagli articoli 128bis,128ter, 129, 130 e 131 del regolamento della pesca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n° 1639, e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, E' SEMPRE VIETATA la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge del Circondario, in presenza di bagnanti, fino ad una distanza di metri 500 dalla riva. E' VIETATO attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea carica.
- Chiunque eserciti attività di pesca subacquea deve segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente (bandiera rossa con banda trasversale bianca). Ogni subacqueo deve operare solo entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale o della barca di appoggio.
- È fatto obbligo ai conduttori di qualsiasi unità di navigare ad una distanza non inferiore ai 100 metri dai segnalamenti prescritti per legge indicanti la presenza di un sub in immersione.
dall'Ordinanza di sicurezza balneare
Regole per la pesca subacquea
- Le immersioni con le bombole sono permesse ovunque a condizione che abbiano come scopo le riprese fotografiche o scopi scientifici.
- La pesca subascqua professionale è consentita esclusivamente a coloro che sono in possesso della specializzazione di pescatore subacqueo.
- La pesca subascqua è consentita solo in apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Il fucile deve utilizzato soltanto da pescatori che abbiano compiuto almeno i 16 anni di età.
- Il pescatore sportivo subacqueo non può raccogliere coralli, molluschi e crostacei.
- Le immersioni devono essere fatte ad almeno 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti, 100 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle navi ancorate fuori dai porti, in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggi, determinate dal capo del compartimento marittimo.
- La pesca in zone protette che siano riserve marine o parchi naturali è assolutamente vietata.
- L'esercizio della pesca subacquea è vietato dal tramonto al sorgere del sole.
- Per la pesca subacquea occorre una barca che sia nelle vicinanze del sub o la boa di segnalazione (bandiera rossa con banda trasversale bianca).
Cosa pescare
Il pescatore sportivo non può pescare coralli, crostacei e molluschi (ad eccezione dei cefalopodi). Il limite massimo del pescato è quello classico di 5 chilogrammi, a meno che non vi sia un singolo pesce di peso superiore a 5 kg. Solo in questo caso allora il pescatore subacqueo ha diritto ad aumentare il peso del carniere.
Non può essere catturata giornalmente più di una cernia; per il tonno rosso e il pesce spada è necessario informarsi presso la Capitaneria di Porto per conoscere le limitazioni in vigore.
Non è consentito pescare, detenere, trasportare o vendere specie ittiche sotto misura o novellame, rettili e mammiferi (come tartarughe e delfini), squali, specie protette. La raccolta del riccio è consentita tutto l’anno a esclusione dei mesi di maggio e giugno. La quantità massima stabilita è di 50 esemplari al giorno, con taglia minima non inferiore a 7 cm.
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