La pesca sportiva dilettantistica nel mare dell’Isola d’Elba è un’attività molto apprezzata, sia dai principianti sia dai pescatori più esperti. La varietà dei fondali e la ricchezza dell’ambiente marino rendono l’isola una meta interessante per chi ama pescare dalla costa, dalla barca o in apnea.
L’attività deve però essere praticata nel rispetto delle norme nazionali, delle ordinanze della Capitaneria di Porto, delle eventuali limitazioni locali e delle regole previste per le specie protette o soggette a piani di tutela.
Attenzione alle regole: la pesca sportiva in mare è soggetta a regole precise. In particolare:
• il limite massimo di pescato è normalmente di 5 kg al giorno per persona, salvo il caso di un singolo esemplare di peso superiore;
• la vendita del pescato ottenuto con pesca sportiva o ricreativa è vietata;
• per alcune specie, come tonno rosso sono previste autorizzazioni specifiche e obblighi di comunicazione della cattura;
• dal 2026 sono operative nuove disposizioni per la registrazione e la rendicontazione delle attività di pesca ricreati;
• dal 29 maggio 2026 entra in vigore il nuovo quadro sanzionatorio previsto dalla Legge 21 aprile 2026, n. 75.
Prima di pescare è sempre consigliabile verificare le disposizioni aggiornate presso la Capitaneria di Porto competente.
Registrazione obbligatoria per la pesca sportiva in mare
Per praticare pesca sportiva o ricreativa in mare in Italia è obbligatorio effettuare la registrazione gratuita tramite l’app ufficiale RecFishing del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, MASAF. La registrazione ha finalità di censimento nazionale dei pescatori ricreativi e deve essere effettuata tramite i canali ufficiali del Ministero.
Il sistema elettronico europeo RecFishing, pensato per registrare e dichiarare catture e rilasci nell’ambito della pesca sportiva e ricreativa, è rivolto alle persone fisiche maggiori di 16 anni che praticano pesca sportiva o ricreativa subacquea o mediante unità da diporto. Per i pescatori da terra è prevista l’esenzione dall’obbligo di scaricare l’app RecFishing. Durante la fase transitoria, fino al 31 dicembre 2026, è sospeso l’obbligo di apertura e chiusura dell’app per ogni sessione di pesca da natante o subacquea, quando non si pescano le specie soggette a rendicontazione obbligatoria.
Resta invece obbligatoria, per tutti i pescatori interessati, la registrazione e dichiarazione delle catture — anche accidentali o seguite da rilascio — delle specie indicate dal decreto direttoriale MASAF n. 0194803 del 27 aprile 2026: tonno rosso, pesce spada, alalunga, lampuga.
Dove non è consentito pescare all’Elba
Non è consentito pescare in tutte le zone portuali. La pesca è inoltre vietata nelle acque antistanti la spiagge de Le Ghiaie e la spiaggia delle Viste, che rientrano nella zona di tutela biologica dello Scoglietto, istituita con Decreto Ministeriale del 10 agosto 1971.
Durante la stagione balneare, secondo quanto previsto dall’ordinanza di sicurezza balneare, l’esercizio di qualsiasi tipo di pesca, diversa dalla pesca subacquea disciplinata da norme specifiche, è vietato nelle fasce di mare entro 200 metri dalle spiagge e 100 metri dalle coste a picco, tra le ore 8:30 e le 19:30. Fanno eccezione la pesca con canna esercitata da moletti e scogliere, naturali o artificiali, davanti ai quali non siano presenti bagnanti, e l’impiego del rastrello a mano da usarsi a piedi, nel rispetto delle limitazioni previste. L’uso del rastrello è comunque vietato nelle giornate festive, in presenza di bagnanti e nella fascia oraria compresa tra le 9:30 e le 19:30.
Cosa pescare e limiti di cattura
Il limite massimo del pescato è quello classico di 5 chilogrammi, a meno che non vi sia un singolo pesce di peso superiore a 5 kg. Solo in questo caso allora il pescatore subacqueo ha diritto ad aumentare il peso del carniere.
Nella pesca subacquea sportiva è vietata la raccolta di coralli, crostacei e molluschi (ad eccezione dei cefalopodi). Non è consentito pescare, detenere, trasportare o vendere specie ittiche sotto misura o novellame, rettili e mammiferi (come tartarughe e delfini), squali, specie protette.
La raccolta del riccio è consentita tutto l’anno a esclusione dei mesi di maggio e giugno. La quantità massima stabilita è di 50 esemplari al giorno, con taglia minima non inferiore a 7 cm.
Non può essere catturata giornalmente più di una cernia; per il tonno rosso e per altre specie soggette a regolamentazioni specifiche è necessario informarsi presso la Capitaneria di Porto o consultare le disposizioni ufficiali del MASAF.
Divieto di vendita del pescato
È vietata qualsiasi forma di vendita o commercio del pescato ottenuto con pesca sportiva o ricreativa. Chi pone in vendita o commercializza prodotti della pesca non professionale rischia una sanzione amministrativa da 4.000 a 12.000 euro.
Agli esercizi commerciali che acquistano pescato in violazione delle norme è inoltre applicata la sospensione dell’attività da 5 a 10 giorni lavorativi.
Sanzioni per il superamento dei limiti
Il superamento del limite giornaliero di pescato comporta sanzioni amministrative elevate. Fermo restando il limite ordinario di 5 kg complessivi al giorno per persona, salvo il caso di un singolo pesce di peso superiore, la normativa prevede:
- da 500 a 3.000 euro per quantitativi oltre 5 kg e fino a 10 kg;
- da 2.000 a 12.000 euro per quantitativi oltre 10 kg e fino a 50 kg;
- da 12.000 a 50.000 euro per quantitativi oltre 50 kg.
Le sanzioni sono aumentate di un terzo se la violazione riguarda specie soggette a piani di ricostituzione o il tonno rosso. Le violazioni delle norme sulla pesca sportiva comportano inoltre il rischio di sequestro dell’attrezzatura e ulteriori provvedimenti, soprattutto in caso di pesca in aree vietate, cattura di specie protette o commercio del pescato.
Link utili
Per informazioni aggiornate è consigliabile consultare sempre le fonti ufficiali:
Capitaneria di Porto Guardia Costiera;
MASAF, Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste;
Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di Portoferraio.
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